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Art. 12

831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.
  2. Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

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