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Art. 11

831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

In caso di prelievo anticipato, di costituzione in pegno o su richiesta scritta dell’assicurato, l’istituto di previdenza informa l’assicurato:

  1. sul capitale di previdenza a sua disposizione per la proprietà di un’abitazione;
  2. sulla riduzione della prestazione a seguito di prelievo anticipato o realizzazione di pegno;
  3. sulla possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza per i casi di invalidità o morte, dovute a prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
  4. sull’obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione di pegno;
  5. sul diritto alla restituzione delle imposte pagate, in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo una realizzazione anticipata del pegno, nonché sul termine da osservare.

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