Torna alla legge

Art. 10

831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

L’assicurato che fa valere il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve provare all’istituto di previdenza che le relative condizioni sono adempiute.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.