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Art. 59

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l’ordinanza del 6 dicembre 19651concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
  2. Il Dipartimento è incaricato della esecuzione.

Footnotes

  1. [RU 1965 1041, 1969 81cifra II lett. B n. 6, 1969 135 n. V lett. a]

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