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Art. 57

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Le disposizioni d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPC devono essere sottoposte all’approvazione della Cancelleria federale.1
  2. Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all’approvazione dell’Ufficio federale.2
  3. L’Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell’articolo 53 capoverso 3.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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