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Art. 42a

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:
    1. 210 franchi per i primi 2 500 casi;
    2. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000;
    3. 50 franchi per ogni ulteriore caso.
  2. Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.

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