Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
OPC-AVS/AI · Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 42a
Art. 42
Art. 42b
Torna alla legge
Art. 42a
Art. 42
Art. 42b
831.301
OPC-AVS/AI
Federal Council Ordinance
1 gen 1971
Fonte originale
La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:
210 franchi per i primi 2 500 casi;
135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000;
50 franchi per ogni ulteriore caso.
Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.
Apri in Claude
Apri in ChatGPT