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Art. 41

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. L’Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio.
  2. L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4683).

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