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Art. 35

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev’essere oggetto di un rapporto.
  2. Il rapporto va indirizzato all’Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.1
  3. L’articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS2è applicabile per analogia.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. RS 831.101

  3. Introdotto dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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