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Art. 32

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. .1
  2. Se un Cantone ha incaricato la sua cassa di compensazione di fissare e pagare le prestazioni complementari, esso deve rifonderle le spese amministrative occorrenti. Le norme per il rimborso di queste spese vanno sottoposte, per approvazione, all’Ufficio federale.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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