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Art. 28a

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. L’importo delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate per anno civile va notificato all’Ufficio federale.1
  2. L’Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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