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Art. 21

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. La decisione sul diritto alla prestazione complementare annua e sull’importo della medesima deve essere presa per principio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
  2. Se questo termine non può essere rispettato, devono essere versati anticipi ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPGA, a condizione che la persona richiedente abbia completamente adempiuto il suo obbligo di collaborare e il diritto sia verosimilmente comprovato.

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