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Art. 98ter

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Il DFI è responsabile per la conclusione delle convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 68sexiesLAI.
  2. Sono considerate associazioni mantello del mondo del lavoro soltanto le associazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica.
  3. Le associazioni mantello del mondo del lavoro presentano all’UFAS una richiesta di convenzione di collaborazione. L’UFAS mette a disposizione un modulo a tal fine.
  4. Prima di concludere una convenzione di collaborazione, il DFI consulta la Commissione federale AVS/AI.

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