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Art. 98quater

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti:
    1. lo scopo;
    2. i provvedimenti e il loro finanziamento;
    3. le modalità di esecuzione e accompagnamento dei provvedimenti nonché l’analisi dei loro effetti;
    4. la durata, il rinnovo e la disdetta della convenzione.
  2. I provvedimenti previsti dalle convenzioni di collaborazione non possono derogare alle disposizioni della LAI e devono essere eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica.
  3. Se una convenzione di collaborazione prevede la partecipazione dell’assicurazione per l’invalidità al finanziamento dei provvedimenti, devono essere rispettate le condizioni della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.

Footnotes

  1. RS 616.1

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