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Art. 80

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine, o le compensano ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS1.2L’UFAS può, in certi casi, affidare il pagamento delle indennità giornaliere ai centri d’integrazione.3 1bis. Fatto salvo l’articolo 24quaterLAI, in caso di prima formazione professionale, le indennità giornaliere sono versate: a. al centro o all’istituzione di formazione, che le riversa all’assicurato; b. direttamente all’assicurato, se svolge una formazione professionale superiore o frequenta una scuola universitaria.4
  2. Acconti possono essere pagati a domanda, se l’assicurato o i suoi congiunti abbisognano d’indennità giornaliere a scadenze più brevi.5
  3. .6

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 1987, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 456).

  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 691).

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