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Art. 79sexies

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. I fornitori di provvedimenti secondo gli articoli 14a –18 LAI e l’articolo 43 LPGA devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative necessarie alla verifica del calcolo del rimborso e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27tercapoverso 1 LAI.
  2. I fornitori di prestazioni fanno pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.

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