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Art. 79ter

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27tercapoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
    1. le date delle cure o delle prestazioni fornite;
    2. le prestazioni fornite, dettagliate secondo la tariffa determinante e le relative posizioni tariffali;
    3. le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
    4. il numero e la data della decisione o della comunicazione;
    5. 1 il numero AVS dell’assicurato;
    6. in caso di cure ospedaliere, le quote a carico del Cantone e dell’assicurazione per l’invalidità.
  2. Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione per l’invalidità e per le altre prestazioni.
  3. Per le analisi, la fatturazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Sono fatte salve le tariffe forfettarie.
  4. Il fornitore di prestazioni fa pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.

Footnotes

  1. Correzione del 7 feb. 2023 (RU 2023 53).

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