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Art. 79 quater

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (Diagnosis Related Groups ) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 79ter. La struttura dell’insieme dei dati deve rispettare la struttura uniforme valida in tutta la Svizzera stabilita dal DFI secondo l’articolo 59a capoverso 1 OAMal1.
  2. Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 79tercapoverso 1 devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate nella rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20252sulla statistica federale.3
  3. Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 79tercapoverso 1 all’assicurazione per l’invalidità.
  4. L’ufficio AI determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito.

Footnotes

  1. RS 832.102

  2. RS 431.011

  3. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 16 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

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