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Art. 68

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale

Gli uffici AI cantonali e comuni, in collaborazione con le casse di compensazione cantonali, devono, mediante pubblicazioni, almeno annuali, richiamare l’attenzione sulle prestazioni dell’assicurazione, le condizioni per ottenerle e il modo di chiederle.

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