Torna alla legge

Art. 67

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. La richiesta dev’essere presentata all’ufficio AI competente giusta l’articolo 40.
  2. Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all’ufficio AI.
  3. La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell’ufficio AI.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.