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OAI · Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 67
Art. 66
Art. 68
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831.201
OAI
Federal Council Ordinance
1 gen 1961
Fonte originale
La richiesta dev’essere presentata all’ufficio AI competente giusta l’articolo 40.
Le casse di compensazione sono autorizzate a ricevere le richieste. Attestata la data di presentazione, devono inviarle immediatamente all’ufficio AI.
La richiesta può essere presentata a un servizio sociale dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi, a destinazione dell’ufficio AI.
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