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Art. 108ter

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bisè provato. L’UFAS emana direttive a questo scopo.
  2. Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’UFAS emana direttive a questo scopo.

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