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Art. 108bis

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
  1. Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:
    1. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari;
    2. corsi per invalidi o i loro familiari;
    3. 1 .
    4. prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi;
    5. 2 accompagnamento a domicilio per invalidi.
  2. L’UFAS definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.
  3. Nel quadro dell’accompagnamento a domicilio sono computabili al massimo quattro ore d’assistenza settimanali per invalido.3

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I n. 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 gen. 2011 (RU 2011 561). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).

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