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Art. 18a

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

L’autorità di vigilanza di un’assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti.

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