830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
(art. 32 LPGA)
L’assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata se:
i dati, su richiesta dell’assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e
la legislazione relativa a un’assicurazione sociale lo prevede esplicitamente.
Nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 3 LPGA, l’organo che ha ricevuto la richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunicazione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.