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Art. 17j

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Se l’istituzione è connessa al punto d’accesso elettronico tramite un’applicazione standard, l’emolumento per ogni conto utente è pari a 8000 franchi al massimo.
  2. Se l’istituzione è connessa al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, l’emolumento a carico dell’organo responsabile per l’applicazione specifica è pari a 100 000 franchi al massimo.

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