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Art. 17i

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Se le istituzioni sono connesse al punto d’accesso elettronico tramite un’interfaccia di collegamento a un’applicazione specifica, le spese di utilizzo sono calcolate in funzione:
    1. dell’onere per la gestione dell’interfaccia;
    2. dell’onere per la manutenzione e il supporto operativo dell’interfaccia;
    3. dell’onere per la predisposizione di applicazioni adeguate;
    4. dell’onere per altre componenti tecniche.
  2. Le spese di utilizzo per l’interfaccia vanno a carico degli organi responsabili per l’applicazione specifica.

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