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Art. 111

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 79 LSC)

  1. Il DEFR può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare il CIVI a sperimentare nell’esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche:
    1. estensione dell’ambito di applicazione degli impieghi a titolo di prova (art. 33);
    2. 1 prolungamento e riduzione della durata minima dei periodi d’impiego (art. 37 e 38);
    3. 2 estensione delle possibilità di effettuare periodi d’impiego di durata inferiore ai 26 giorni (art. 38);
    4. 3 possibilità di suddividere ulteriormente il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37);
    5. 4 estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71);
    6. 5 sperimentazione di possibilità alternative di tenere i dati destinati al controllo secondo l’articolo 75.
    7. 6 .
  2. Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

  6. Abrogata dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

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