Torna alla legge

Art. 110a

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 15a e 79 LSC)

  1. Il CIVI gestisce una banca dati contenente dati su persone, istituzioni, associazioni e autorità che:
    1. si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con il CIVI;
    2. sono interessati all’attività del servizio civile.
  2. Nella banca dati sono registrati i dati delle persone seguenti:
    1. per le persone fisiche: cognome e nome; altrimenti: designazione;
    2. funzione professionale;
    3. titolo accademico;
    4. grado militare;
    5. mandato politico;
    6. dati sulla funzione scientifica;
    7. dati sulla funzione all’interno del sistema dell’obbligo di prestare servizio;
    8. se si tratta di un privato, di un’istituzione pubblica o di un’associazione;
    9. per le associazioni e le autorità: livello federale;
    10. indirizzo privato o professionale; per i media specializzati: indirizzo della redazione;
    11. numeri di telefono;
    12. indirizzi della comunicazione elettronica;
    13. lingua di corrispondenza;
    14. ambiti d’attività secondo l’articolo 4 LSC;
    15. rinvio a documenti redatti o inviati;
    16. dati sui contatti avvenuti;
    17. persona o servizio responsabile dei contatti all’interno del CIVI.
  3. I dati personali sono conservati nella banca dati per cinque anni dopo l’ultimo trattamento e poi cancellati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.