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Art. 24a

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Il datore di lavoro deve tenere un elenco delle sostanze e dei preparati secondo la legge del 15 dicembre 20001sui prodotti chimici utilizzati nella sua azienda (prodotti chimici) ed eseguire una valutazione dei pericoli e dei rischi correlati alle attività svolte con tali prodotti. A tal fine può utilizzare il sistema di informazione e di documentazione di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20002concernente la legge sul lavoro; l’utilizzazione è facoltativa.
  2. Deve adottare secondo lo stato della tecnica tutte le misure idonee, necessarie e ragionevoli per garantire nella sua azienda l’utilizzazione corretta dei prodotti chimici nonché la protezione dei lavoratori. A tal fine procede secondo il seguente ordine di priorità (principio STOP):
    1. sostituire i prodotti chimici pericolosi;
    2. adottare misure tecniche;
    3. adottare misure organizzative;
    4. mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale.

Footnotes

  1. RS 813.1

  2. RS 822.111

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