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Art. 24

822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
  1. Nei posti di lavoro dev’essere assicurato spazio libero sufficiente affinché non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell’esercizio della loro attività.
  2. I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono essere comode e adattate al lavoro da effettuare e al lavoratore; all’occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi.
  3. I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.
  4. I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavoratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d’esercizio o depositi vicini.
  5. I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull’esterno. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell’insieme, l’adempimento delle esigenze di tutela della salute.

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