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Art. 56

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Le decisioni dell’autorità cantonale possono essere impugnate davanti all’autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.
  2. La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all’autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

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