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Art. 50

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Le decisioni prese in virtù della legge o di un’ordinanza devono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiuto totale o parziale d’una domanda devono essere motivate e indicare il diritto, i termini e l’autorità di ricorso.
  2. Le decisioni possono essere modificate o abrogate in ogni tempo, se mutano i fatti che le hanno motivate.

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