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Art. 47

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:
    1. l’orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
    2. le relative disposizioni di protezione speciale.
  2. L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorità cantonale.

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