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LL · Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
Art. 47
Art. 46
Art. 48
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Art. 47
Art. 46
Art. 48
822.11
LL
Federal Act
1 feb 1966
Fonte originale
Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:
l’orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e
le relative disposizioni di protezione speciale.
L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorità cantonale.
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