disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.
Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 letterea eb il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.
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