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Art. 40

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Il Consiglio federale è competente a emanare:
    1. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
    2. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
    3. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.
  2. Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 letterea eb il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

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