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Art. 32

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore dell’autorità parentale o il tutore.1In attesa delle loro istruzioni, prende le cautele necessarie.
  2. Se il giovane vive nell’economia domestica del datore di lavoro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all’età e a un alloggio conforme alle esigenze dell’igiene e della morale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

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