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Art. 3

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l’articolo 3a :1

  1. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d’altre comunità religiose;
  2. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
  3. 2 agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
  4. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un’attività scientifica o un’attività artistica indipendente;
  5. 3 ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;
  6. 4 ai lavoratori a domicilio;
  7. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
  8. 5 ai lavoratori che sono sottoposti all’accordo del 21 maggio 19546concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547;FF 2001 28375429).

  2. Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010;FF 1992 I 540).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2002 2547;FF 2001 28375429).

  4. Nuovo testo giusta l’art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 (RU 1983 108;FF 1980 II 270).

  5. Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010;FF 1992 I 540).

  6. RS 0.747.224.022

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