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Art. 17e

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.
  2. Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.

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