Torna alla legge

Art. 11

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di disfunzioni d’esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di circostanze analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa. La compensazione per singolo lavoratore non può superare, compreso il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi e nelle semigiornate libere.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.