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Art. 40

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.1
  2. Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica.
  3. Forniscono sostegno all’Amministrazione delle dogane nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.2
  4. Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente.3
  5. La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:
    1. al Cantone da cui provengono i rifiuti;
    2. al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti se l’origine dei rifiuti è sconosciuta o se i rifiuti provengono da più Cantoni, oppure al Cantone di confine se il detentore ha sede all’estero.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

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