Torna alla legge

Art. 26

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Se l’importazione di rifiuti è soggetta a un controllo soltanto secondo il diritto svizzero, l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all’UFAM.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.