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Art. 25

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’UFAM conferma, entro tre giorni lavorativi, all’esportatore con sede all’estero e alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito l’avvenuta ricezione del modulo di notifica.
  2. Decide, entro 30 giorni dall’invio di tale conferma, se rilasciare il consenso all’importazione prevista in Svizzera e comunica la sua decisione all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché ai Cantoni interessati.

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