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Art. 12

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:1
    1. il proprio numero d’esercizio e quello dell’azienda fornitrice;
    2. la data di consegna;
    3. le quantità e i codici dei rifiuti ricevuti;
    4. i codici dei metodi di smaltimento utilizzati;
    5. il numero del modulo di accompagnamento.
  2. Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:2
    1. il proprio numero d’esercizio;
    2. i codici e le quantità annue di rifiuti ricevuti nonché i codici dei metodi di smaltimento a cui sono stati sottoposti;
    3. la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d’esercizio dell’impresa di smaltimento a cui sono stati trasferiti.
  3. La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

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