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Art. 11

814.610OTRifFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:
    1. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
    2. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.1
  2. Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l’allegato 1; d’intesa con l’azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erronee.
  3. La ricezione avviene presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede.2
  4. Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2013 (RU 2014 193). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

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