Torna alla legge

Preamble

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capoverso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19911sulla protezione delle acque (LPAc),2 ordina:

Footnotes

  1. RS 814.20

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.