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OPAc · Ordinanza sulla protezione delle acque
Art. 61a
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Art. 61a
Art. 61
Art. 61b
814.201
OPAc
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
L’Ufficio federale competente controlla a campione:
l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
l’impiego dei sussidi pagati.
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