Torna alla legge

Art. 61a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto sull’impiego delle indennità globali.
  2. L’Ufficio federale competente controlla a campione:
    1. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
    2. l’impiego dei sussidi pagati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.