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Art. 56

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano:
    1. al massimo al 25 per cento dei costi;
    2. al massimo al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti.
  2. Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popolazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:
    1. i progetti sono d’interesse nazionale; e
    2. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.
  3. Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:
    1. al massimo al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione;
    2. al massimo al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’informazione.
  4. L’UFAM accorda aiuti finanziari nel singolo caso per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.

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