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Art. 54

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’ammontare delle indennità globali per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento.
  2. In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, l’ammontare è inoltre stabilito in base ai costi computabili.
  3. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e il Cantone interessato.

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