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Art. 52a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 LPAc sono accordate ai singoli Cantoni.
  2. Se la misura che dà diritto all’indennità non è attuata entro cinque anni dall’assegnazione dell’indennità, tale assegnazione decade.
  3. Se al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono costruite canalizzazioni, sono computabili costi pari al massimo a quelli che sarebbero sorti con misure nella stazione di depurazione.
  4. Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l’autorità consulta l’UFAM.

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