Torna alla legge

Art. 51d

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il credito fiscale si prescrive dopo dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
  2. Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
    1. quando la parte assoggettata al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;
    2. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la parte assoggettata al pagamento della tassa.
  3. Il credito fiscale si prescrive in ogni caso dopo 15 anni a decorrere dalla fine dell’annocivile in cui è sorto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.