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Art. 51

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:1
    1. Convenzione del 22 settembre 19922per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est (Convenzione OSPAR);
    2. Accordo del 29 aprile 19633concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento;
    3. Convenzione del 3 dicembre 19764sulla protezione del Reno contro l’inquinamento chimico.
  2. Su richiesta, l’UFAM federale mette a disposizione di terzi le risoluzioni e raccomandazioni approvate.
  3. Il Dipartimento nomina i membri delle delegazioni svizzere presso le commissioni internazionali per la protezione delle acque.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

  2. FF 1993 III 722

  3. [RU 1965 395, 1979 93art. 2.RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. a]. Vedi ora la Conv. del 12 apr. 1999 per la protezione del Reno (RS 0.814.284 ).

  4. [RU 1979 96, 1983 323, 1989 161.RU 2003 1934art. 19 n. 1 lett. c]

  5. Introdotto dalla cifra II n. 12 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

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