Torna alla legge

Art. 42b

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico.
  2. I detentori di impianti devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
    1. le coordinate e la denominazione degli impianti e, per le centrali idroelettriche, delle singole parti;
    2. la gestione del materiale detritico;
    3. le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio in materiale detritico;
    4. i risultati delle indagini condotte sul bilancio in materiale detritico;
    5. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.